Con l’entrata in vigore del DL 146/2021, convertito con la legge 215/2021, ci sono state delle modifiche all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che regola i provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il modifica più importante riguarda l’inasprimento delle sanzioni e le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Nell’articolo di oggi di Geco Pesaro andremo ad analizzare le novità introdotte per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
Attività imprenditoriali: quando scatta la sospensione cautelare
Con le nuove disposizioni si stabilisce che gli organi di vigilanza possano adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale quando il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, senza alcuna comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In precedenza, la percentuale dei lavoratori doveva essere del 20%.
La sospensione scatta anche in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il provvedimento di sospensione può essere sospeso e l’attività produttiva potrà riprendere se:
• in caso di lavoro “nero”, l’imprenditore dovrà procedere all’assunzione dei lavoratori irregolari e al pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500,00, fino a cinque lavoratori irregolari e € 5.000,00 oltre i cinque.
• In caso di violazioni in materia di salute e sicurezza, l’imprenditore dovrà rimuovere i pericoli e versare una somma aggiuntiva variabile in base al tipo di violazione.
Nel caso in cui, nei 5 anni precedenti alla sospensione, l’impresa sia stata già soggetta a provvedimenti simili, le somme aggiuntive andranno raddoppiate.
Salute e sicurezza sul lavoro
Alcune delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che prevedono la sospensione dell’attività imprenditoriale e le relative sanzioni aggiuntive indicate nel nuovo Allegato I del D.lgs. 81/2008 sono:
• mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR): € 2.500,00;
• mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: € 2.500,00;
• mancata formazione e addestramento: € 300,00 per ciascun lavoratore interessato;
• mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: € 3.000,00;
• omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: € 3.000,00.
In alcuni casi, In aggiunta alla sospensione, possono essere imposte anche specifiche misure capaci di far cessare il pericolo per la sicurezza e/o il divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.